TORINO (Agicops) – “In mancanza di concessione statale, per tutto quanto detto in precedenza, deve ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare il poker sportivo con modalità che prevedano il pagamento di una posta d’ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, a tali condizioni e per ragionevoli esigenze di tutela dell’ordine pubblico, a riserva statale”.
E’ il punto chiave della sentenza del Tar del Piemonte depositata nella segreteria competente lo scorso 12 giugno 2009 ma approvata già dal 27 maggio, che riserva ai titolari delle concessioni di stato la facoltà di organizzare tornei di poker sportivo e che, quindi, vieta di fatto e di diritto qualsiasi manifestazione simile nell’intera regione. Una sentenza, quella piemontese, che aveva rigettato il ricorso presentato da una associazione di poker contro il provvedimento del questore di Cuneo che aveva disposto di non consentire l’esercizio di tornei di Texas hold’em in assenza della licenza Aams. Ma ci sono altri punti importanti che, evidentemente, hanno contribuito a motivare i giudici nel respingere definitivamente l’appello di questo club che si era visto sfilare da sotto il naso il permesso di giocare.
QUESTURA DI BARI E PROVVEDIMENTI SIMILI NON CONTANO PIU’ – “Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto di aver comunicato al Questore di Cuneo l’intenzione di organizzare, presso la propria sala giochi di Saluzzo, alcuni tornei di poker texano alle medesime condizioni alle quali il gioco è attualmente autorizzato da alcune questure italiane (in specie, quella di Bari), e ha lamentato che il questore gliel’abbia (indebitamente) impedito”, si legge nella sentenza. “Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, i motivi dedotti (dal ricorrente, e cioè chew i tornei sarebbero autorizzati da altre questure e che il poker sia stato liberalizzato in quanto gioco d’abilità, ndr) appaiono palesemente infondati”, proseguono i giudici.
LE LEGGI ONLINE NON VALGONO PER IL POKER LIVE – In effetti questa sentenza scioglie un dubbio importante che aleggia nel settore, e cioè l’estensione delle regole per il poker online al circuito e al movimento live. “Per un verso, infatti, la norma invocata dal ricorrente col primo motivo è riferibile esclusivamente ai giochi “a distanza” che si svolgono per via telematica (“on-line”) e non a quelli che, come nel caso in esame, hanno luogo tra persone fisiche dal vivo”, chiarisce il Tar Piemonte. Per non parlare della licenza di pubblica sicurezza “di cui il ricorrente sostiene di essere già in possesso), ma, prima ancora e soprattutto, della concessione ministeriale rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato all’esito di una pubblica gara: concessione di cui, tuttavia, il ricorrente è privo”.
LA STRADA E’ SEGNATA – Una sentenza che dice molto ma che prosegue sulla solita lunghezza d’onda: quella delle decisioni prese in maniera distinta da una regione all’altra senza arrivare a nessun punto definitivo. La novità è che la sentenza, stavolta, scaturisce da indicazioni ben precise del legislatore centrale. Insomma non si tratta più di un’interpretazione del singolo tribunale: la via è segnata dalla legge comunitaria e ora si aspetta il tanto agognato regolamento che definirà dove, come e quando si può giocare.
































